Mentani: detergenti industriali, disinfestanti e disinfettanti, prodotti detergenti professionali e grassi lubrificanti
 
Un ambiente lavorativo sano e sicuro diventa una scelta di efficienza e di immagine per l'azienda. Ma soprattutto è un modo per mettersi al passo con le direttive Cee, che regolamentano la salute dei lavoratori, in particolare con il Decreto Legge n°626 riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

L'esperienza della ditta Mentani nasce appunto per risolvere queste necessità, con un programma specifico, sicuro ed efficace.


ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94

TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Art. 4 1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'articolo 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 52 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 4 comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; Omissis b) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

TITOLO VIII CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Art. 73 1. le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici Omissis

Art. 74 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Art. 75 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; Omissis c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2 Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppo sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3 L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3,4. Omissis (Nota - L'elenco dei batteri, dei virus, dei parassiti e dei funghi che non viene riportato, è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee" n. L268 del 29 ottobre 1993)

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